COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C.Domus Bresso – Camp. Calcio a 5Serie C1 Gara del 28.03.2003 tra Alta Valsassina-Domus Bresso

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C.Domus Bresso - Camp. Calcio a 5Serie C1 Gara del 28.03.2003 tra Alta Valsassina-Domus Bresso (C.U. n. 37 del C.R.L. datato 03.04.2003) La società DOMUS BRESSO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MARTUCCI DARIO sino all’11/06/2003, lamentando che la sanzione è da ritenersi ingiusta ed eccessiva. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S., rileva: la società DOMUS BRESSO con un succinto reclamo ritiene che la sanzione inflitta al calciatore MARTUCCI appare eccessiva. Preliminarmente occorre evidenziare che il MARTUCCI nella gara in oggetto aveva la funzione di capitano e già per questo il suo comportamento deve essere valutato con maggior rigore.Passando all’esame del comportamento tenuto, nel referto si legge che il MARTUCCI in segno di protesta spingeva l’arbitro da tergo ingiuriandolo.La sanzione inflitta dal primo giudice pertanto è da ritenersi equa di conseguenza va integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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