COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società La Dominante – Camp. 2° Cat. / Gir. L Gara del 06.04.2003 tra Juvenilia-La Dominante

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società La Dominante - Camp. 2° Cat. / Gir. L Gara del 06.04.2003 tra Juvenilia-La Dominante (C.U. n. 32 del Comitato di Monza datato 14.04.2003) La società LADOMINANTEha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ARRIGONIDIEGO sino al 31.12.2003, lamentando che il calciatore non avrebbe commesso quanto contestatogli non trovandosi lo stesso più negli spogliatoi ma in tribuna. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il ricorso non merita accoglimento. Sentito telefonicamente da questa Commissione, il direttore di gara ha confermato il proprio rapporto indicando nell’ARRIGONI l’autore dei comportamenti contestati. A questo punto priva di valore è l’affermazione della reclamante circa un presunto scambio di persona. Quindi, ritenuta la sanzione comminata proporzionata al comportamento tenuto dal calciatore, la conferma integralmente. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it