COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Casteldario – Camp. 3° Cat. / Gir. B Gara del 16.02.2003 tra Villampintese-Casteldario

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°40 del 02/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Casteldario - Camp. 3° Cat. / Gir. B Gara del 16.02.2003 tra Villampintese-Casteldario La Commissione Disciplinare, letto il reclamo della soc. CASTELDARIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore EDOARDOMATTIOLI in posizione irregolare, in quanto lo stesso all’inizio della stagione 2002/2003 era tesserato in qualità di dirigente per la reclamante. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, osserva che ai sensi dell’art. 21 comma 4 delle NOIF i dirigenti della società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di dirigente o collaboratore in altra società associata alla stessa Lega o che svolga attività nel Settore Giovanile e Scolastico; che EDOARDOMATTIOLI è stato tesserato per la POL. VILLIMPENTESE il 28.11.2002, quando ancora era tesserato per la società reclamante, in spregio alla norma appena citata; che la CAF, con decisione n. 27, decidendo sull’appello proposto dalla soc. PRESTIGE S. BIAGIO e concernente lo stesso calciatore EDOARDOMATTIOLI, ha ritenuto irregolare la posizione del calciatore medesimo nella gara VILLIMPENTESE/PRESTIGES. BIAGIO del 22.12.2002, infliggendo alla POL. VILLIMPENTESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; che alla stessa conclusione deve intendersi per la gara in oggetto. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini, rilevato che è stata inviata copia alla controparte come previsto dalla normativa vigente. Rilevato che la POL. VILLIMPENTESE ha inviato le proprie controdeduzioni sostenendo che il MATTIOLI aveva dato le dimissioni da dirigente del CASTELDARIO con raccomandata 03.01.2003, Visti gli artt. 12-13-14-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto a) di comminare alla POL. VILLIMPENTESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; b) di comminare alla POL. VILLIMPENTESE l’ammenda di EURO 52,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di rimettere gli atti al Presidente del C.R.L. per i provvedimenti di competenza in merito al Tesseramento del calciatore EDOARDOMATTIOLI per la POL. VILLIMPENTESE. Si dispone l’accredito della relativa tassa.
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