COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Fiorente Colognola avverso delibera del G.S. che ha comminato alla reclamante la punizione sportiva della gara per 0-2 Gara U.S. Fiorente Colognola Bergamo – Polisportiva Com. Ghisalbese calcio del 14.11.2002 Cat. Eccellenza Gir. B

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Fiorente Colognola avverso delibera del G.S. che ha comminato alla reclamante la punizione sportiva della gara per 0-2 Gara U.S. Fiorente Colognola Bergamo - Polisportiva Com. Ghisalbese calcio del 14.11.2002 Cat. Eccellenza Gir. B (C.U.n. 19 del Comitato R.L. datato 14.11.2002) Il Giudice Sportivo del C.R.L., rilevato che dagli atti ufficiali emergeva che la U.S. Fiorente Colognola Bergamo al 20’ del 2° tempo aveva sostituito il calciatore n. 7 Gaio Stefano, nato nel 1983, con il calciatore n. 16 Domenghini Michele nato 1974, rimanendo così sul terreno di giuoco con un solo calciatore nato dal 1° gennaio 1982 in poi, anziché con i due calciatori previsti dalla norminativa vigente, comminava alla detta società la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2. Ha impugnato la delibera, inviando copia del reclamo alla controparte ed allegando la ricevuta della raccomandata, la U.S. Fiorente Colognola Bergamo assumendo di aver ottemperato alle disposizioni che prevedono l’obbligo di utilizzare dall’inizio alla fine delle gare almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in quanto: a) all’inizio della gara in oggetto erano presenti in capo CRAZIA MICHELE (n.2), nato il 27.3.1982, e GAIO STEFANO (n. 7), nato il 30.4.1983. b) All’inizio del secondo tempo era stato sostituito il calciatore n. 9 GUERRISI ANTONIO (1979) con il calciatore n. 13 LOCHIS ANDREA (1983), con la conseguenza che partecipavano alla gara tre calciatori nati dal 1° gennaio 1982. c) Al 20’ del secondo tempo era stato sostituito il calciatore n. 7 GAIO STEFANO con il calciatore DOMENGHINI MICHELE (classe 1974), ma erano rimasti in campo due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in poi e precisamente CRAZIA MICHELE (n. 2) e LOCHIS ANDREA (n. 13). d) L’arbitro dell’incontro aveva erroneamente riportato la sostituzione avvenuta all’inizio del 2° tempo indicando come sostituto il n. 9 (Guerrisi Antonio) il n. 15 Presenti Ivan e non il n. 13 (Lochis Andrea). La calligrafia non chiara aveva indotto in errore anche il dirigente accompagnatore che, ricevuto il foglio informativo consegnato dall’arbitro, non aveva rilevato l’errore interpretando il 15 come 13. A conferma dell’errore dell’arbitro la reclamante ha prodotto “il nastro contenente il filmato televisivo della gara”, chiedendo nel contempo copia degli atti ufficiali e di essere ascoltati, Espletando tale incombente la Commissione Disciplinare osserva: 1 - la c.d. “prova televisiva”, nella specie, è palesemente inammissibile. Invero ai sensi dell’art. 31 lettera A 2) gli Organi di Giustizia Sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato, soggetto diverso dall’autore della infrazione. La reclamante intende, invece, provare che è stato sostituito un calciatore diverso da quello indicato dall’arbitro, fattispecie che è del tutto diversa da quella prevista dalla appena citata norma. Il Giudice Sportivo, poi, ai sensi dell’art. 31 lettera A 3) può avvalersi di immagini televisive solo limitatamente a fatti di condotta violenta avvenuti a giuoco fermo o estranei all’azione di giuoco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara e su segnalazione, per le gare della Lega Nazionale Dilettanti, del Commissario di Campo. Le parti possono, infine, avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta, ai sensi dell’art. 31 lettera A 4), produrre immagini televisive tali da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione. Al di fuori delle sopradescritte fattispecie tassativamente previste dal legislatore, agli Organi di Giustizia Sportiva non è consentito l’utilizzo di immagini televisive e proprio perché le fattispecie sono tassativamente previste non è consentito, allo stato, alcuna interpretazione analogica. 2 - Ancor meno può essere utilizzato come prova nel presente procedimento l’articolo di stampa allegato al reclamo, in quanto i procedimenti in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo di giuoco ed alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, ai sensi dell’art. 31 C.G.S. si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché degli atti ufficiali trasmessi da Organi della F.I.G.C., delle Leghe, Divisioni e Comitati. Non può essere utilizzata anche la dichiarazione che, spontaneamente, ha rilasciato la POL. Com. GHISALBESE Calcio alla controparte. Tanto premesso la Commissione Disciplinare ha ritenuto opportuno sentire l’arbitro della gara che dopo una iniziale conferma del rapporto, ha riconosciuto di essere incorso in un errore e che effettivamente la U.S. FIORENTE COLOGNOLA BERGAMO aveva sostituito il n. 9 (GUERINI classe 1979) non il n. 13 (LOCHIS classe 1983). Ne consegue che la reclamante non ha commesso l’infrazione contestatagli di ufficio dal G.S. e che va ripristinato il risultato conseguito sul terreno di giuoco. La Commissione Disciplinare quindi ACCOGLIE Il reclamo proposto e RIPRISTINA Il risultato ottenuto sul terreno di giuoco: U.S. FIORENTE/POL. GHISALBESE 2-0, e dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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