COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Cisanese – Camp. 1a Cat. /Gir. D Gara del 10.11.2002 tra Pol. Presezzo – U.S. Cisanese

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Cisanese - Camp. 1a Cat. /Gir. D Gara del 10.11.2002 tra Pol. Presezzo - U.S. Cisanese (C.U.n. 19 del Comitato Reg. Lomb. e datato 14.11.2002) Il giudice sportivo intervenendo d’ufficio, rilevato che dagli atti ufficiali risultava che al 30’ del 2° Tempo aveva sostituito il calciatore n. 10 nato nel 1981 con altro calciatore nato nel 1972 e che di conseguenza aveva utilizzato da quel momento solo un calciatore nato dal 1° Gennaio 1981, ha comminato alla U.S. CISANESEla punizione sportiva della perdita della gara per 0-2. Ha proposto reclamo la U.S. CISANESE sostenendo che il n. 10 (Sig. CRIPPA classe 1981) era stato sostituito con il n. 15 (CRISCI classe 1982) e non come erroneamente riportato dall’arbitro con il n. 13 Sig. (ISACCHI). A conferma della versione ha allegato dichiarazione della POL.PRESEZZO ed articolo di stampa. L’arbitro sentito da questa Commissione ha riconosciuto di essere incorso in un errore di trascrizione in quanto effettivamente il n. 10 era stato sostituito dal n. 15. Tanto premesso e ritenuto ACCOGLIE il reclamo proposto dalla U.S. CISANESE ed in riforma della impugnata delibera. RIPRISTINA il risultato conseguito sul terreno di giuoco e cioé: POL.PRESEZZO/U.S. CISANESE 0-2, si dispone l’accredito della tassa.
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