COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Oreno – Camp. 1a Cat. /Gir. H Gara del 10.11.2002 tra Cassina de Pecchi – Oreno
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società A.C. Oreno - Camp. 1a Cat. /Gir. H
Gara del 10.11.2002 tra Cassina de Pecchi - Oreno
(C.U.n. 19 del Comitato R. L. datato 14.11.2002)
La società A.C. ORENO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore William VITALE per 4 GARE lamentando che il calciatore non avrebbe colpito l’avversario a giuoco fermo, ma durante un’azione di giuoco e che inoltre non vi sarebbe stata alcuna rissa tra calciatori, ma qualche spintone e insulto.
La Commissione Disciplinare; preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: il reclamo non merita accoglimento. Il rapporto di gara del direttore di gara, infatti, costituisce fonte privilegiata di prova a fronte della quale le affermazioni della reclamante restano mere petizioni di principio prive di valore probatorio.
Nel caso di specie il direttore di gara ha individuato in modo chiaro l’autore della condotta scorretta come d’altra parte sembra anche confermare la reclamante attribuendo al VITALE la responsabilità di un “duro intervento”. La reclamante conferma anche il rapporto nella parte in cui parla della rissa considerato che anche la reclamante parla di spinte ed insulti tra calciatori. Resta da valutare la congruità della sanzione che pare a questa Commissione commisurata e appropriata alla gravità del comportamento tenuto.
Privi di rilievo sono i precedenti citati dalla reclamante.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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