COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclami Società Casalmaiocco Dre. Vi – Camp. 2a Cat. /Gir. V Gara del 10.11.2002 tra Casalmaiocco-Dre.Vi

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclami Società Casalmaiocco Dre. Vi - Camp. 2a Cat. /Gir. V Gara del 10.11.2002 tra Casalmaiocco-Dre.Vi (C.U.n. 15 del Comitato di MILANO datato 14.11.2002) Entrambe le suddette Società in relazione alla gara in oggetto proponevano reclamo avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo che per ragioni di connessioni vengono riuniti. Il Giudice di primo grado aveva comminato a seguito di una rissa avvenuta a fine gara tra giocatori e dirigenti delle due società diverse sanzioni ritenute eccessive e non rispondenti al vero secondo le reclamanti. La Commissione Disciplinare, letti e reclami proposti OSSERVA Preliminarmente giova precisare che il procedimento disciplinare poggia esclusivamente sugli atti ufficiali e tra questi assume massimo rilievo il referto arbitrale in quanto proviene da un terzo super partes. Alla luce di tale precisazione le argomentazioni e le censure mosse dalle reclamanti si rivelano inconsistenti perché interessate. Dalla lettura del referto si rileva che a fine gara scoppiava una rissa generale e l’arbitro riusciva ad identificare nettamente da una parte i calciatori Miraglia Ivan, Putelli Emiliano ed i dirigenti Sangiorgi Franco e di Giorgio Savino della Casalmaiocco venire alle mani con i calciatori Calzi Roberto, Bonetti Alessandro e Nicosia Giuseppe della DRE.VI. Occorre allora solo esaminare se le sanzioni inflitte in relazione ai comportamenti tenuti sono da ritenersi congrue. Senza dubbio i comportamenti dei calciatori Miraglia e Putelli del Casalmaiocco e del calciatore Calzi della DRE.VI appaiono particolarmente gravi per la loro violenza e pertanto le loro sanzioni meritano conferma. Così come va confermata perché congrua la sanzione dell’ammenda inflitta a ciascuna società, che risponde a titolo di responsabilità oggettiva del comportamento dei propri tesserati che hanno dato luogo e partecipato alla rissa. Sono invece inammissibili i reclami in ordine ai dirigenti Sangiorgi Franco e Di Giorgio Savino del Casalmaiocco ed i calciatori Bonetti Alessandro e Nicosia Giuseppe della DRE.VI per il disposto dell’art. dell’art. 41 C.G.S. n. 3 rispettivamente lett. b) (inibizione per dirigenti e tecnici inferiore al mese) e lett. a) (squalifica calciatori fino a due giornate o fino a 15 giorni) e pertanto ogni esame è precluso. Tanto premesso e precisato, la Commissione Disciplinare DICHIARA inammissibili i reclami riguardanti i Sigg.ri Sangiorgi Franco e Di Giorgio Savino della Soc. Casalmaiocco e quelli riguardanti i calciatori Bonetti Alessandro e Nicosia Giuseppe della Soc. DRE.VI e per il resto RIGETTA entrambi i reclami. Tassa addebitata.
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