COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S. Albino S. Damiano – Camp. Jun. Reg. /Gir. E Gara del 09.11.2002 tra A.C. Casatese – S. Albino S. Damiano

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S. Albino S. Damiano - Camp. Jun. Reg. /Gir. E Gara del 09.11.2002 tra A.C. Casatese - S. Albino S. Damiano (C.U.n. 19 del Comitato R. L. datato 14.11.2002) La Società S.ALBINO S. DAMIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore DE MARCO LUCA sino al 15.04.2003, lamentando che il calciatore avrebbe pronunciato solo una frase di disappunto nei propri confronti e non una frase offensiva nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS., rileva: che l’arbitro nel rapporto sostiene di aver espulso il calciatore LUCADEMARCO perché lo stesso, incitato da un compagno di squadra, gli ha lanciato la palla addosso con forza provocandogli dolore ed aggiunge che, dopo l’espulsione, il calciatore medesimo ha indirizzato nei suoi confronti una frase irriguardosa. E’ noto che il rapporto dell’arbitro costituisce fonte privilegiata di prova e che nessuna rilevanza hanno contrarie versioni di parte, prive di qualsiasi riscontro obiettivo. La sanzione comminata dal G.S. in relazione al comportamento del calciatore appare congrua e di conseguenza la Commissione Disciplinare RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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