COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Sant Antonio – Camp. 3a Cat. /Gir. B Gara del 10.11.2002 tra Sant Antonio – Lunetta

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Sant Antonio - Camp. 3a Cat. /Gir. B Gara del 10.11.2002 tra Sant Antonio - Lunetta (C.U.n. 17 del Comitato Prov. di MANTOVA datato 14.11.2002) La soc. SANT ANTONIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore, BONARDI MAURO, per 6 GARE lamentando che la sanzione comminata sarebbe troppo severa in virtù della condotta tenuta dal calciatore sanzionato, che non è oggetto di contestazione, di conseguenza si chiede una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’Art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il rapporto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si rileva: che il calciatore MAURO BONARDI, dopo che gli veniva comunicato il provvedimento di espulsione per somma di ammonizione, applaudiva ironicamente l’arbitro e lo colpiva con un buffetto alla bocca facendo cadere il fischietto mentre il direttore di gara era intento ad annotare il provvedimento sul taccuino. Pur biasimando la condotta del calciatore BONARDI conformemente agli abituali criteri di valutazione della presente Commissione appare congrua una graduazione della sanzione comminata dal giudice di prime cure. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto, RIDUCE La squalifica del calciatore BONARDI MAURO a 5 (cinque) GARE Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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