COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°29 del 06/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Belgioioso Costantes – Camp. 1° Cat. / Girone I Gare del 15.09.2002 tra Belgioioso Costantes-Landriano
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°29 del 06/02/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Belgioioso Costantes - Camp. 1° Cat. / Girone I
Gare del 15.09.2002 tra Belgioioso Costantes-Landriano
La Commissione Disciplinare rilevato che dagli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini è emerso che durante la gara in oggetto la Soc. U.S. LANDRIANO ha impiegato dal 27’ al 33’ del 2° Tempo, un solo calciatore nato a partire dal 1981, invece dei due calciatori previsti dalla normativa vigente; che di conseguenza il reclamo è fondato.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto:
a) di comminare alla soc. U.S. LANDRIANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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