COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO UNDER 18 GARA: FC. CARAVATE-US. QUINTO ROMANO – Girone A – Del 23-02-2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO UNDER 18 GARA: FC. CARAVATE-US. QUINTO ROMANO - Girone A - Del 23-02-2003 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.32 del 27/02/2003 questo Giudice Sportivo ha deciso di tenere in sospeso l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società US.Quinto Romano. Letto il reclamo regolarmente presentato dalla Società. Visti gli atti ufficiali di gara. Con il proprio reclamo la Società US. Quinto Romano asserisce che la società Caravate ha violato le norme dell’art.72 delle noif (conseguentemente la regola 4 del gioco del calcio) in quanto: “... i numeri recanti sul dorso dele maglie ad inizio gara non seguiva la numerazione progressiva dall’1 all’11 e dal 12in poi i calciatori di riserva...”. Fa inoltre presente che il calciatore n° 11si è accomodato in panchina mentre il n°17 ha partecipato alla gara dal primo minuto la qual cosa “comportava una confusione di ruoli e conseguenti ritardi di accorgimenti tecnico tattici da parte dell’allenatore nella prima fase di gioco della gara, pregiudicandone il risultato finale” per questo chiede genericamente “provvedimenti in merito”. L’Art.72 delle Noif viene integralmente ripreso dalle Decisioni Ufficiali della FIGC in ordine alla regola 4 del Gioco del calcio che testualmente recita: “TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI 1) I calciatori sin dall’inizio della gara debbono indossare maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n.1 il portiere; dal n.2 al n.11 i calciatori degli altri ruoli; da n. 12in poi i calciatori di riserva. Per le sole gare della Lega Nazionale Professionisti, i calciatori devono indossare, per tutta la durata di una stagione sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero e personalizzata sul dorso con il cognome del calciatore che la indossa. ...omissis... 5) L’eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare la inibizione a partecipare alla gara. L’arbitro, però, dovrà farne menzione nel referto di gara per i provvedimenti dell’organo competente”. La numerazione apposta sulle maglie ovvero sugli indumenti di gioco è prescritta al fine della identificazione dei calciatori partecipanti alla gara e non certo per distinguerne il ruolo tecnico (fatta eccezione per il portiere). Peraltro, come indicato al punto 5, se non è prevista la inibizione a partecipare alla gara neppure per coloro che indossano maglie non numerate (ed in tal caso la eventuale sanzione sarà comminata se il direttore di gara ne avrà fatto menzione sul referto) è possibile concludere per il combinato disposto delle due norme, che lo scrivente giudice condivide, che la eventuale irregolarità riguardo la numerazione delle maglie indossate da calciatori partecipanti alla gara non pregiudichi comunque in alcun modo la regolarità dello svolgimento della stessa; pertanto il provvedimento adottabile, posto che il direttore di gara ne faccia menzione sul referto non sarà certo la sanzione della perdita della gara ma sarà della ammenda alla società. Il direttore di gara ha allegato le distinte dei calciatori tra cui quella della società Quinto Romano da cui si evidenzia quanto riferito sul reclamo, tuttavia non ha in proposito rilevato e segnalato irregolarità di alcun genere. P.Q.S. DELIBERA a) di rigettare il reclamo e di addebitare la relativa tassa b) di omologare il risultato conseguito sul campo vale a dire: Caravate - US.Quinto Romano 3-2.
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