COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società C.S. Prealpi – Camp. 2° Cat. /Gir. N Gara del 02.02.2003 tra Prealpi-Ventuno
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°33 del 06/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società C.S. Prealpi - Camp. 2° Cat. /Gir. N
Gara del 02.02.2003 tra Prealpi-Ventuno
(C.U. n. 23 del Comitato di Legnano datato 06.02.2003)
La società C.S. PREALPI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ALOARDIFULVIO sino al 30.06.2003 e ha inibito il dirigente accompagnatore CEMEDESECESARE sino al 07.04.2003, lamentando che il calciatore, dopo essere stato provocato dall’arbitro, reagiva proferendo unicamente frasi ingiuriose e di protesta nei confronti di quest’ultimo. La società reclamante afferma inoltre che il CEMEDESE si è prodigato per calmare l’ALOARDI a salvaguardare l’incolumità dell’arbitro, chiede una riduzione delle sanzioni comminate al calciatore e al dirigente.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. e sentita la reclamante rileva: il reclamo non può trovare accoglimento. Infatti, le deduzioni svolte dal G.S. PREALPI non trovare conferma nel rapporto dell’arbitro, fonte primaria e privilegiata di prova, dal quale emerge in modo chiaro che il calciatore, dopo essere stato espulso per ripetute frasi offensive pronunciate nei confronti dell’arbitro anche appoggiando la fronte contro quella di quest’ultimo, tentava di aggredirlo senza riuscire nell’intento in quanto bloccato da due compagni di squadra. L’arbitro nel proprio rapporto afferma inoltre che l’ALOARDI, al termine della gara, continuando a minacciare verbalmente l’arbitro, nel contempo gli lanciava addosso del fango e che il dirigente CEMEDESE, anziché calmare il calciatore si associava allo stesso degli insulti, e si rifiutava volontariamente di consegnare all’arbitro le chiavi dello spogliatoio. Alla luce delle suddette circostanze, appare congrua la sanzione comminata al dirigente, mentre quella comminata al calciatore appare sin troppo benevola.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.