COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 06/06/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo TORNEO INTERCIL GARA: Solbiatese-Passirana del 27 -05-03
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°45 del 06/06/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
TORNEO INTERCIL
GARA: Solbiatese-Passirana del 27 -05-03
La società Passirana ha presentato reclamo in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara in oggetto sostenendo che la società Solbiatese nel corso della gara ha effettuato sei sostituzioni di calciatori invece delle cinque consentite per la disputa delle gare Juniores; chiede pertanto a carico della società avversaria l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara .
Visti gli atti ufficiali di gara da cui si rileva che la società Solbiatese ha effettuato, nella gara in oggetto,SEI sostituzioni di calciatori..
Dato atto che il regolamento del Torneo non dispone in materia ma rinvia alla applicazione delle norme federali di ordine generale e pertanto si è riscontrata, da parte della società Solbiatese una palese violazione di quanto stabilito dall’art. 74 comma 1 delle N.O.I.F. e dal punto 35 delle Decisioni Ufficiali del C.R.L. pubblicate sul C.U. n°.13 del 3-10-2002 a norma dei quali le società appartenenti alla categoria Juniores possono effettuare solamente CINQUE sostituzioni nel corso di una gara indipendentemente dal ruolo ricoperto dai calciatori sostituiti.
P.Q.S. in accoglimento del reclamo proposto.
DELIBERA
a) di comminare alla società Solbiatese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 giusto il disposto dell’art. 12 del Nuovo C.G.S.