COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°45 del 06/06/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Nova BF – Camp. Calcio A5 C. 1 /Girone A Gare del 05.05.2003 tra Elle Esse-Nova BF
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°45 del 06/06/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Nova BF - Camp. Calcio A5 C. 1 /Girone A
Gare del 05.05.2003 tra Elle Esse-Nova BF
(C.U. n. 42 del C.R.L. datato 15.05.2003)
La società NOVABF ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori MERONIGIOVANNI sino al 12.11.2003 e RINALDIFRANCESCO per CINQUEGARE, lamentando che la condotta posta in essere dai DUE calciatori sanzionati non si sarebbe concretizzata con la dinamica riportata nella motivazione delle squalifiche pertanto chiede una graduazione delle punizioni disposte a carico dei DUE calciatori.
La Commissione Disciplinare preso atto che “il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: esaminato il rapporto di gara redatto dall’arbitro, fonte primaria e privilegiata di prova, nonché l’allegato supplemento che ne costituisce parte integrante si evince che i DUE calciatori si sono resi responsabili senza ombra di dubbio dei fatti loro ascritti. Tenuto, pertanto, conto della condotta tenuta dagli stessi, secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, le sanzioni disposte in prime cure appaiono del tutto congrue e meritano conferma.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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