COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 08/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE C2 GARA: NUOVA FRONTIERA-HICKORY – GIRONE C- DEL 23.02.2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 08/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE C2 GARA: NUOVA FRONTIERA-HICKORY - GIRONE C- DEL 23.02.2003 La società Us Nuova Frontiera ha inviato reclamo avverso l’esito della gara in oggetto omettendo tuttavia di preannunciare il reclamo come previsto dall’articolo 42 comma 1 del C.G.S. che testualmente recita: “I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento della gare previsti dall’art. 24, commi 2 e 3, devono essere preannunciati con le modalità di cui all’art. 34, al Giudice sportivo entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferiscono. La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi ....... Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 34, comma 7....” Il reclamo pertanto è irregolare e quindi non può essere preso in considerazione. Comunque la tesi prospettata dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali e pertanto le affermazioni addotte dalla stessa con il proprio reclamo hanno solo il valore di mere allegazioni non confortate da alcun elemento probatorio, infatti il referto arbitrale e le eventuali successive sue integrazioni sono atti assistiti da presunzione di verità: essi costituiscono la base ed il fondamento delle decisioni degli Organi disicplinari. P.Q.S. DELIBERA a) di dichiarare irricevibile il reclamo presentato dalla Società Us Nuova Frontiera per i motivi meglio esposti in epigrafe; b) di omologare come segue il risultato della gara: Us Nuova Frontiera-Hickory 8-8; c) di addebitare alla Società Us Nuova Frontiera la tassa reclamo.
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