COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 08/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D GARA: BORROMEO-OSGB GIARDINO – GIRONE C- DEL 17.04.2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 08/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D GARA: BORROMEO-OSGB GIARDINO - GIRONE C- DEL 17.04.2003 La società OSGBGiardino ha fatto pervenire rinuncia per la disputa della gara a margine senza comprovare la presenza di cause di forza maggiore; in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F. DELIBERA - di comminare alla Società OSGB Giardino la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 12 comma 3 del C.G.S.; - di comminare alla Società OSGBGiardino la sanzione dell’ammenda pari a E 104,00 - 1° Rinunzia- così come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2002/2003 pubblicate sul C.U. n. 1 del 04.07.2002 (sanzione applicata in misura doppia in quanto la rinuncia cade entro le ultime tre gare).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it