COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 08/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D GARA: BORROMEO-OSGB GIARDINO – GIRONE C- DEL 17.04.2003
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°41 del 08/05/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D
GARA: BORROMEO-OSGB GIARDINO - GIRONE C- DEL 17.04.2003
La società OSGBGiardino ha fatto pervenire rinuncia per la disputa della gara a margine senza comprovare la presenza di cause di forza maggiore;
in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F.
DELIBERA
- di comminare alla Società OSGB Giardino la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 12 comma 3 del C.G.S.;
- di comminare alla Società OSGBGiardino la sanzione dell’ammenda pari a E 104,00 - 1° Rinunzia- così come stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2002/2003 pubblicate sul C.U. n. 1 del 04.07.2002 (sanzione applicata in misura doppia in quanto la rinuncia cade entro le ultime tre gare).