COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo A.C. San Genesio Cat. 3 Gir. A avverso delibera del G.S. che ha comminato alla stessa la penalizzazione di un punto in classifica, ha inibito il dirigente Paolo Giardini fino al 24.02.03 ed ha squalificato il calciatore Luciano Curti fino al 28.05.03 Gara S. Genesio – Folgore
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo A.C. San Genesio Cat. 3 Gir. A avverso delibera del G.S. che ha comminato alla stessa la penalizzazione di un punto in classifica, ha inibito il dirigente Paolo Giardini fino al 24.02.03 ed ha squalificato il calciatore Luciano Curti fino al 28.05.03
Gara S. Genesio - Folgore
(C.U. n. 16 Com. Prov. Pavia del 28.11.02)
La C.D., letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentita la reclamante, osserva che le sanzioni comminate al dirigente Paolo Giardini, che ha rivolto frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del direttore di gara, non riuscendo a raggiungerlo per il tempestivo intervento dei dirigenti della società ospite, ed al calciatore Luciano Curti, che ha colpito il direttore di gara con una testata sulla fronte che provocava dolore e una contusione, appaiono congrue in relazione ed i comportamenti sopra descritti e non sono quindi suscettibili di riduzione.
Preso atto che alla A.C. San Genesio, in relazione alla condotta del calciatore Luciano Curti ed alla conseguente interruzione della gara, è stata comminata la punizione sportiva della gara stessa per 0-2, come previsto dall’art. 12 C.G.S., che non prevede in caso di irrogazione della detta punizione anche la penalizzazione di punti in classifica; che non si ritiene, comunque, tenuto presente la natura e l’entità dei fatti commessi, comminare anche la sanzione prevista dall’art. 13 punto 1 lettera f.
Tutto ciò premesso e ritenuto la C.D. in parziale accoglimento del reclamo
REVOCA
la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica comminata all’A.C. San Genesio
RIGETTA
per il resto il reclamo, disponendo la restituzione della tassa reclamo.
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