COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°25 del 09/01/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Super Jolli Tradate – Camp. Femminile Serie D / Girone A Gare del 24.11.2002 tra Super Jolli Tradate – Athena Somma (C.U. n. 21 del C.R.L. datato 05.12.2002) La società SUPERJOLLITRADATE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato la calciatrice MARELLISILVIA per 3 GARE, chiedendo l’annullamento della squalifica comminata dal G.S. alla calciatrice MARELLISILVIA. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS. Rileva: che, letti gli atti e sentito il direttore di gara, che conferma integralmente quanto riportato nel referto di gara, la sanzione comminata dal G.S. alla calciatrice MARELLISILVIA appare congrua e pertanto va confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PROMOZIONE GARA: SOMMERSE-OLGIATE OLONA - Girone A - Del 06-04-2003 Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Olgiate Olona a far tempo dal 36° minuto del 2° tempo ha sostituito il calciatore n°5 Bulgarelli Andrea nato nel 1983 con altro calciatore Re Andrea nato nel 1976 pertanto da tale minuto ha avuto sul terreno di gioco solo 1calciatore nato dal 1° gennaio 1982, anziché i 2calciatori previsti dalla vigente normativa; infatti la società aveva schierato dal primo minuto i calciatori Viceconte Luca nato nel 1982, non sostituito; Bulgarelli Andrea nato nel 1983, sostituito al 36minuto del secondo tempo con Re Andrea nato nel 1976. Richiamato l’art.34/bis delle N.O.I.F. Considerato che il C.U. n°44 del 30-5-02 al punto 3.1.1., ha stabilito che nelle gare dell’attività ufficiale 2002/03 le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa (quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1982 in avanti. Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate e dato atto che occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall’art.12 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Olgiate Olona la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2. b) di dare atto che i provvedimenti disciplinari sono riportati nell’apposita sezione del presente comunicato.
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