COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S.Magherno – Camp. 2° Cat. / Gir. S Gara del 16.03.2003 tra Valera Fratta-Magherno
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S.Magherno - Camp. 2° Cat. / Gir. S
Gara del 16.03.2003 tra Valera Fratta-Magherno
(C.U. n. 30 del Comitato Prov. di Pavia datato 20.03.2003)
La società U.S.MAGHERNO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.che ha squalificato il calciatore CAPUTO MICHELE per TRE GARE, lamentando che la sanzione comminata è eccessiva.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva, che il comportamento del calciatore CAPUTO MICHELE, che è stato espulso per aver rivolto una frase offensiva e minacciosa nei confronti di un avversario, dal quale aveva subito uno sgambetto da tergo, può essere valutato con minor rigore.
Tanto premesso in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore MICHELE CAPUTO a DUE GARE.
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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