COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società S.C.Domus Bresso – Camp. Calcio 5/ Gir. A Gara del 07.03.2003 tra Domus Bresso-Antares
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°38 del 10/04/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società S.C.Domus Bresso - Camp. Calcio 5/ Gir. A
Gara del 07.03.2003 tra Domus Bresso-Antares
(C.U. 35 del C.R.L. datato 20.03.2003)
La società DOMUS BRESSO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il tecnico TORRIANI STEFANO sino al 30/04/2003 sostenendo che l’incolpato, essendo persona mite, non ha commesso quanto gli viene addebitato.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il procedimento disciplinare poggia esclusivamente sugli atti ufficiali e tra questi assume massimo rilievo il referto arbitrale e nel quale si legge il grave comportamento posto in essere dal tecnico TORRIANI. Alla luce di quanto sopra rilevato la sanzione inflitta appare equa e va perciò confermata integralmente.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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