COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Madone Calcio – Camp. 1a Cat. /Gir. D Gara del 17.11.2002 tra Madone-Curno
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Madone Calcio - Camp. 1a Cat. /Gir. D
Gara del 17.11.2002 tra Madone-Curno
(C.U.n. 20 del Comitato R. L. e datato 21.11.2002)
La Società MADONE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il tecnico BIFFI GIOVANNI sino al 26.11.2003, ammettendo solamente le ingiurie rivolte all’arbitro e Negando decisamente il tentativo di aggressione.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS. Rileva: la richiesta della società MADONE di chiamare a testimoniare sull’accaduto il dirigente accompagnatore è preclusa dal C.G.S..
Sentito l’arbitro, il quale ha notevolmente ridimensionato il comportamento del BIFFI, dichiarando che gli ha mostrato il pugno, che ha però subito ritratto.
Alla luce di tale dichiarazione, restano da valutare le ingiurie rivolte al direttore di gara, che vanno sanzionate con una inibizione sino al 26.02.2003.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La inibizione al tecnico Sig. BIFFI GIOVANNI a tutto il 26.02.2003 e dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.