COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Concordia Robecco – Camp. Jun. Prov. /Gir. B Gara del 16.11.2002 tra Concordia Robecco – Virtus Cornaredo
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Concordia Robecco - Camp. Jun. Prov. /Gir. B
Gara del 16.11.2002 tra Concordia Robecco - Virtus Cornaredo
(C.U.n. 16 del Comitato Prov. di MILANO)
La società CONCORDIA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S.che ha squalificato il calciatore ALESSIO OTTAVIANO sino al 31.05.2003, lamentando che la squalifica comminata dal G.S.al calciatore è eccessiva in relazione al comportamento irriguardoso tenuto dallo stesso nei confronti del direttore di gara.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: la gravità del comportamento tenuto dal calciatore, ALESSIO OTTAVIANO, nei confronti dell’arbitro e descritto da quest’ultimo nel proprio rapporto (insulti e schiaffo sulla mano) giustifica un riduzione della squalifica comminata al calciatore dal G.S.
Infatti, lo schiaffo sulla mano nel caso di specie si è rilevato un gesto irruguardoso privo di violenza.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore ALESSIO OTTAVIANO a tutto il 15.02.2003
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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