COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società Ass. Culturale Lions – Camp. 3a Cat. /Gir. A Gara del 17.11.2002 tra Atletico Bassano – Ass. C. Lions
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N°22 del 05/12/2002 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società Ass. Culturale Lions - Camp. 3a Cat. /Gir. A
Gara del 17.11.2002 tra Atletico Bassano - Ass. C. Lions
(C.U.n. 15 del Comitato Prov. di BRESCIA datato 28.11.2002)
La Società AS.C.LIONS ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso la irregolarità della gara in oggetto, lamentando di avere correttamente inviato il reclamo alla società avversaria con lettera raccomandata del 19.11.2002, la quale era stata ricevuta in data 21.11.2002.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del CGS. Rileva: il reclamo proposto dalla AS. C.LIONS al G.S., non è inammissibile in quanto è stato preventivamente inviato alla società avversaria, ai sensi dell’art. 34, comma VII DELCGS. Come risulta dalla ricevuta di spedizione della lettera raccomandata di invio del 19.11.2002.
Tanto premesso e ritenuto, ai sensi dell’art. 32, V comma del CGS., annulla la decisione impugnata e rinvia al G.S. del Comitato Provinciale di BRESCIA per l’esame del merito, dispone inoltre
L’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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