COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C GARA: Olmese Cornaredo – Pro Bergamo – Del 2-3-2003

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N°34 del 13/03/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C GARA: Olmese Cornaredo – Pro Bergamo - Del 2-3-2003 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 32 del 27/02/2003 questo Giudice Sportivo, in attesa di esperire ulteriori accertamenti in ordine agli episodi avvenuti riguardanti la gara in oggetto, ha deciso di tenere in sospeso l’omologazione della gara di riservarsi ogni decisione in ordine ai fatti avventi durane la gara ed ha provveduto a sospendere in via cautelare con effetto immediato, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del C.G.S., i signori Cesari Giuseppe; Cavalli Domenico e Vitali Lorena, tutti dirigenti della Società Pro Bergamo; nonché le calciatrici: Locatelli Angela; Pasinetti Laura della Società Pro Bergamo, ed infine l’assistente di parte della medesima società Signorelli Chiara.. Visti gli atti ufficiali di gara. Sentito in proposito il direttore di gara. Rilevato che: - per tutta la durata della gara , ogni volta che l’arbitro rilevava infrazioni a carico della società Pro Bergamo veniva contestato dai sostenitori di tale società che, in tal modo, davano manforte alle proteste delle calciatrici; successivamente, al 45° del secondo tempo, al verificarsi dei fatti sottodescritti, si aggrappavano alla rete di recinzione scuotendola e cercando di farla cadere ed ingiuriando ripetutamente e pesantemente l’arbitro gli promettevano, minacciosamente, che lo avrebbero atteso all’uscita dal campo. Infatti hanno stazionato all’ingresso dell’impianto di gioco per circa 30 minuti lanciando ingiurie così impedendo al direttore di gara di allontanarsi finché, forse anche perché venuti a conoscenza dell’imminente arrivo delle forze dell’ordine all’uopo avvertite, se ne sono andati con il pulman della società; - al 21° del secondo tempo il dirigente Cesari Giuseppe, della Società Pro Bergamo, entrava indebitamente sul terreno di gioco ingiuriando e minacciando ripetutamente e pesantemente il direttore di gara, per la qual cosa veniva allontanato ma opponeva ingiustificatamente resistenza ad abbandonare il terreno di gioco ritardando in tale modo la ripresa della gara; - al 31° del secondo tempo la massaggiatrice Vitali Lorena, della Società Pro Bergamo entrava indebitamente sul terreno di gioco ingiuriando e minacciando ripetutamente e pesantemente il direttore di gara, per la qual cosa veniva allontanata; tuttavia opponeva villanamente resistenza ad allontanarsi e di nuovo volgarmente ingiuriava e minacciava ripetutamente e pesantemente l’arbitro per circa quattro minuti, finché, alcune calciatrici riuscivano ad allontanarla; - al 45° del secondo tempo le calciatrici Locatelli Angela e Pasinetti Laura, della Società Pro Bergamo, ingiuriavano ripetutamente e pesantemente il direttore di gara togliendosi, evidentemente in segno di sprezzante protesta, la maglietta di gioco; abbandonavano il terreno di gioco senza il consenso ovvero senza che il direttore di gara avesse ancora assunto provvedimenti ma, a seguito del richiamo del proprio capitano, vi facevano rientro dando modo al direttore di gara di espellerle; - al 45° del secondo tempo il signor Cavalli Domenico tecnico della Società Pro Bergamo entrava indebitamente sul terreno di gioco ingiuriando e minacciando ripetutamente e pesantemente il direttore di gara, per la qual cosa veniva allontanato; alla notifica del provvedimento il signor Cavalli opponeva un netto rifiuto ed ingiuriando pesantemente diceva all’arbitro “te ne vai tu”; poco dopo si allontanava “imponendo a tutta la squadra di seguirlo”, la qual cosa le calciatrici facevano abbandonando il terreno di gioco “senza esitare un secondo”, naturalmente senza il consenso dell’arbitro. Il direttore di gara a questo punto doveva necessariamente ritenere definitivamente chiusa gara. Non riusciva però a rientrare nello spogliatoio e decideva di rimanere sul terreno di gioco perché il tecnico signor Cavalli Domenico, l’assistente di parte della Società Pro Bergamo signora Signorelli Chiara nonché tutte le calciatrici di tale società, comprese le calciatrici espulse (con l’unica eccezione della calciatrice Scalvini Francesca, che, sostituita al 37° del secondo tempo, era rimasta nello spogliatoio), appostati sulla porta d’ingresso dello spogliatoio vi rimanevano in attesa del direttore di gara minacciandolo. Dopo circa 15 minuti di attesa il direttore di gara rientrava comunque nello spogliatoio, dove veniva circondato dalle calciatrici in attesa ed accompagnato a suon di minacce fino al suo spogliatoio. Si dà atto che al momento della sospensione della gara il punteggio era il seguente: Olmese Cornaredo – Pro Bergamo 2-3. Si dà atto, inoltre, che prima di lasciare l’impianto sportivo il direttore di gara ha rilevato danni e rotture a tre porte; non ha però direttamente individuato i responsabili pur se indicatigli come componenti della Società Pro Bergamo. Non vi è necessità di commento alcuno per motivare le gravi e pesanti censure che devono quindi essere assunte a giusta sanzione di un inammissibile comportamento di impertinente violenza collettiva caratterizzatosi dalla contrapposizione e dal totale e netto rifiuto dell’autorità e della funzione del direttore di gara e, tra l’altro, materialmente concretizzatosi nell’abbandono repentino del terreno di gioco da parte di tutta la squadra. Tale comportamento risulta francamente inammissibile ed incomprensibile e, tanto più grave, in quanto posto in essere da tutti i dirigenti e da tutti i calciatori della società Pro Bergamo presenti sul terreno di gioco, inoltre non trova attenuanti alcune, anzi trova aggravanti all’esame delle circostanze in cui si è verificato e relative all’andamento della gara, posto che al momento della sospensione (45° del 2° tempo) la società Pro Bergamo, come sopra riportato, conduceva la gara col punteggio favorevole di 3-2. Particolarmente deprecabile pare il comportamento dei dirigenti e soprattutto quello del Tecnico che risulta determinante nell’influenzare in modo negativo il comportamento delle calciatrici: a tal riguardo è appena il caso di ricordare che, ai sensi dell’ Art.1, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, “Coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”; il compito di dirigenti e tecnici si esplicita, oltre al resto, anche nel mantenere in ogni circostanza un comportamento positivamente fattivo ed esemplare al fine di favorire la formazione, secondo i principi appena citati, degli atleti loro affidati. I fatti su indicati, in quanto commessi da propri tesserati, rendono inoltre oggettivamente responsabile la società Pro Bergamo, che deve perciò essere adeguatamente sanzionata ai sensi dell’art 2 e dell’art 10, del nuovo C.G.S. Per i motivi su indicati si ritiene di applicare, a carico della società Pro Bergamo, in aggiunta alla sanzione dell’ammenda, anche la sanzione della squalifica del campo di gioco oltre alla naturale sanzione sportiva della perdita della gara. Infine, si dà atto che a carico della calciatrice Scalvini Francesca della Società Pro Bergamo non sono applicabili provvedimenti disciplinari. P.Q.S. DELIBERA a) di comminare alla Società Pro Bergamo, oggettivamente responsabile del comportamento violento dei propri sostenitori, e tesserati l’ammenda di € 800,00 per i ripetuti insulti, le gravissime ingiurie, le gravi intimidazioni e minacce rivolte dai propri sostenitori, tecnici, dirigenti e calciatori nei confronti dell’Arbitro; per il comportamento dei propri dirigenti, tecnici e calciatori che con fare minaccioso, dopo aver collettivamente abbandonato il terreno di gioco, di fatto impedivano al direttore di gara di lasciare il terreno di gioco per circa 15 minuti; per il tentativo, non riuscito, di abbattere la rete di recinzione da parte dei propri sostenitori che, successivamente si posizionavano all’esterno dell’impianto, per circa 30 minuti, proferendo ingiurie e di fatto impedendo al direttore di gara di allontanarsi; b) di comminare alla Società Pro Bergamo, oggettivamente responsabile del comportamento dei propri tesserati e sostenitori, la sanzione della squalifica del campo per 1 giornata; c) di comminare alla Società Pro Bergamo, oggettivamente responsabile del comportamento dei propri tesserati e sostenitori, la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2. d) di squalificare, per i motivi su indicati, il signor Cavalli Domenico, tecnico della Società Pro Bergamo, fino all’ 11-12-03; e) di inibire, per i motivi su indicati, la signora Vitali Lorena, dirigente della Società Pro Bergamo, fino al 12-07-03; f) di inibire, per i motivi su indicati, il signor Cesari Giuseppe, dirigente della Società Pro Bergamo, fino al 12-05-03 ; g) di inibire, per i motivi su indicati, la signora Signorelli Chiara, assistente di parte della Società Pro Bergamo, fino al 12-05-03; h) di squalificare fino al 12-05-03 le calciatrici Locatelli Angela e Pasinetti Laura, della Società Pro Bergamo per il comportamento dalle stesse tenuto durante ed a fine gara; i) di squalificare per 2 gare le calciatrici: Carminati Clara, Resmini Valeria, Concordia Daniela, Blini Mara, Vitali Gabriela, Gritti Lina, Longoni Sonia, Pedali Silvana e per 3 gare la calciatrice Mezzadri Moira, nella circostanza capitano della squadra, tutte della Società Pro Bergamo, per il comportamento da esse tenuto a fine gara.
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