COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 30/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara GIOIA TAURO – REAL PELLEGRINA del 20.10.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 30/10/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara GIOIA TAURO - REAL PELLEGRINA del 20.10.2002 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 33; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che durante l'intervallo i Sigg. Priolo Vincenzo e Piromalli Girolamo, rispettivamente dirigente accompagnatore ufficiale e medico sociale della societa' Gioia Tauro, "con tono arrogante e minaccioso" intimavano all'arbitro di far loro vincere la gara (in tale circostanza gli rivolgevano anche parole ingiuriose); - che l'arbitro, a questo punto, decideva di continuare la gara solo pro-forma "facendo si' che la vincesse la societa' Gioia Tauro, senza che questi vi riuscissero comunque"; ritenuto che i fatti cosi' come sopra verificatesi, stante la loro modesta entita', non erano assolutamente tali da indurre legittimamente l'arbitro a ritenere che ci fosse una concreta situazione di pericolo tanto da impedire il regolare svolgimento della gara; che l'arbitro, pertanto, ha fatto cattivo uso dei poteri discrezionali conferitegli dall'art. 12 punto 4 del C.G.S., per cui la gara stessa deve essere annullata; delibera 1. revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti dei Sigg. PRIOLO Vincenzo e PIROMALLI Girolamo, rispettivamente dirigente e medico sociale della societa' GIOIA TAURO; 2. inibire fino al 31 DICEMBRE 2002 i Sigg.ri PRIOLO VINCENZO, dirigente e PIROMALLI GIROLAMO, medico sciale, della societa' GIOIA TAURO; 3. annullare la gara e trasmettere gli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della stessa; 4. trasmettere gli atti al Presidente del Comitato Regionale in sede per quanto di competenza circa le considerazioni trascritte dall'arbitro sul proprio referto in merito alla gara.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it