COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DELL’ 11/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 01/12/2002 PRAIA – REAL CORIGLIANO

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DELL' 11/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 01/12/2002 PRAIA - REAL CORIGLIANO Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 14° del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere la gara a causa dell'incessante pioggia; - che dopo quindici minuti "le condizioni meteorologiche erano migliorate e le condizioni del terreno di gioco erano buone"; - che l'arbitro con le squadre schierate in campo fischiava la ripresa del gioco, ma i giocatori del Real Corigliano abbandonavano il terreno di gioco e facevano rientro negli spogliatoi "spaventandosi per eventuali fulmini"; - che l'arbitro a questo punto decretava la fine della gara per l'abbandono della stessa da parte dei calciatori della societa' Real Corigliano; letto il reclamo della societa' Real Corigliano con il quale chiede la ripetizione della gara sostenendo che la stessa non poteva continuarsi per le avverse condizioni atmosferiche; ritenuto che l'assunto della reclamante non trova adeguato riscontro negli atti ufficiali; visto l'art. 53 delle NOIF e 12 punto 1 del C.G.S. delibera 1. infliggere alla società REAL CORIGLIANO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 2; 2. infliggere alla societa' REAL CORIGLIANO l'ammenda di €. 52,00; rigettare il reclamo della societa' Real Corigliano ed incamerarsi la relativa tassa.
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