COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DELL’8/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 29/12/2002 BIVONGI PAZZANO – PETRIZZI

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DELL'8/1/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 29/12/2002 BIVONGI PAZZANO - PETRIZZI Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 59; letti gli atti ufficiali ed il reclamo con il quale la societa' Petrizzi chiede irrogarsi al punizione sportiva della perdita della gara al la squadra avversaria per avere utilizzato quattro calciatori nati antecedentemente al 1° gennaio 1971, contravvenendo a quando deliberato con C.U. n° 2 del 2.7.2002; ritenuto che quanto assunto dalla reclamante non trova adeguato riscontro negli atti ufficiali avendo, la società Bivongi Pazzano, utilizzato tre calciatori nati antecedentemente al 1° gennaio 1971 e piu' precisamente Gallo Ferruccio (nato il 27.10.1967), Valenti Giuseppe (nato i l 16.12.1970) e Simonetta Francesco (nato il 5.12.1967) e che pertanto il reclamo non è fondato e deve essere rigettato; delibera 1. rigettare il reclamo della societa' Petrizzi ed incamerarsi la relativa tassa; 2. pubblicare il risultato della gara: BIVONGI PAZZANO - PETRIZZI = 2 - 1
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