COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 94 della Società A.S. NICOTERA avverso la regolarità della gara Collemare – Nicotera (1 – 0) del 19.01.2003 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore CENTRO Piergiorgio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 94 della Società A.S. NICOTERA avverso la regolarità della gara Collemare – Nicotera (1 – 0) del 19.01.2003 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore CENTRO Piergiorgio. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo rileva che la società A.S. Nicotera assume che il calciatore Centro Piergiorgio non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe poiché, rivestendo lo status di dirigente della società Collemare, a sensi dell’art. 21, comma 4 delle N.O.I.F non poteva essere tesserato come calciatore. Risulta agli atti del Comitato Regionale che quanto asserito in reclamo risponde al vero. Né merita pregio la tesi della Società Collemare che nelle controdeduzioni presentate assume che il Centro Piergiorgio aveva rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico dirigenziale formalizzando le stesse con nota inviata al Comitato Regionale. Non risulta agli atti del predetto Comitato tale missiva. Il ricorso è perciò fondato. P.Q.M. in accoglimento del reclamo irroga alla Società COLLEMARE la punizione sportiva della perdita della gara Collemare – Nicotera del 19.1.2003 con il punteggio di 0 -2; rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per gli eventuali provvedimenti di competenza; dispone altresì accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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