COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 12/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 2/02/2003 BRANCALEONE – REAL ARCHI

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 12/2/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 2/02/2003 BRANCALEONE - REAL ARCHI Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 71 ; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che durante la gara entrava abusivamente in campo un sostenitore della società' Brancaleone identificato successivamente come Galletta Enzo presidente della stessa società il quale protestava contro l'arbitro e contro Organi Federali; - che il citato sig. Galletta, una volta invitato dall'arbitro ad abbandonare il campo per destinazione dove si era sistemato, rivolgeva allo stesso parole di minaccia; - che al 45° minuto del secondo tempo il giocatore Criaco Rocco (Branca leone) rivolgeva all'arbitro parole offensive, minacciose e tentava di aggredirlo (non vi riusciva perché' trattenuto da propri compagni) a seguito della notifica del provvedimento di espulsione per comportamento ingiurioso durante la gara, verso l'arbitro stesso; - che a seguito del citato giocatore Criaco "le proteste di piu' giocatori del Brancaleone si facevano sempre piu' vibranti" nei confronti dell'arbitro, mentre il sig. Galletta Vincenzo, assieme al custode dell'impianto sportivo, rivolgevano all'arbitro stesso parole di minaccia; - che, a questo punto, l'arbitro decretava la fine dell'incontro "perché non vi erano piu' le condizioni per continuare la gara, mancavano i quattro minuti di recupero indicati precedentemente"; considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per la responsabilità' del giocatore Criaco Rocco, del sig. Galletta e del custode dell'impianto sportivo, anche per la responsabilità oggettiva della società Brancaleone; visti gli art. 53 punto 2 delle N.O.I.F. e art. 12 punto 1 e 13 punto 1 comma b) delibera 1) revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei con fronti del giocatore Criaco Rocco (Brancaleone); 2) infliggere alla società BRANCALEONE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; 3) squalificare il giocatore CRIACO Rocco (BRANCALEONE) fino al 30 GIUGNO 2003; 4) inibire fino al 16 APRILE 2003 il sig. GALLETTA Vincenzo presidente della societa' BRANCALEONE; 5) infliggere alla società BRANCALEONE l'ammenda di €. 200,00.
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