COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 82 DEL 12/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 27/02/2003 COLOSIMI – MENDICINO 1969

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 82 DEL 12/3/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 27/02/2003 COLOSIMI - MENDICINO 1969 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. 79; letti gli atti ufficiali e il reclamo della società Colosimi con il quale la reclamante chiede di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara da infliggere alla società avversaria o in subordine la ripetizione della gara stessa per una serie di irregolarità nella redazione della distinta di gara e identificazione dei calciatori che vi hanno preso parte ed in particolare di quattro giocatori Curcio Francesco, Cuconato Daniele, La Ratta Giampiero e Adduci Antonio i cui documenti di riconoscimento sarebbero diversi da quelli previsti dalle Regole del Gioco del Calcio; rilevato che quanto assunto dalla reclamante non trova adeguato riscontro negli atti ufficiali dai quali risulta che il sig. Curcio Francesco nato il 14/10/85 prendeva parte all'incontro attraverso la conoscenza personale dell'arbitro, che il sig. Cuconato Daniele nato il 5/11/86 non prendeva parte all'incontro (nella distinta risulta cancellato il suddetto nominativo); che il sig. Adduci Antonio nato il 28/4/84 prendeva parte alla gara con regolare documento di riconoscimento (patente di guida) e che il sig. La Ratta Giampiero nato il 22/6/86 vi prendeva parte con un certificato di nascita; ritenuto altresì che, per come si evince dall'articolo 12 punto 7 del C.G.S., in ogni caso "non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nel caso in cui l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle N.O.I.F., sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società." delibera 1) rigettare il reclamo e incamerarsi la relativa tassa; 2) pubblicare il risultato della gara S.S.COLOSIMI - MENDICINO 1969 = 0 - 1
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it