COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 23/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 6/04/2003 ROGGIANO – SAN LORENZO DEL VALLO

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 23/4/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 6/04/2003 ROGGIANO - SAN LORENZO DEL VALLO Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 96; letto il reclamo della società Roggiano con il quale chiede irrogarsi la ripetizione della gara in epigrafe sostenendo che la stessa sarebbe stata sospesa al 40° minuto del secondo tempo per la mancanza di condizioni ambientali, nonché il reclamo della società San Lorenzo del Vallo con il quale ha chiesto irrogarsi alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara sostenendo che la stessa non si sarebbe conclusa regolarmente poiché l'arbitro avrebbe posto preventivamente fine alla stessa per il venir meno delle più elementari misure di sicurezza; rilevato che quanto sostenuto da entrambe le società reclamanti (mancata regolare conclusione della gara) non trova adeguato riscontro negli atti ufficiali e specificatamente nel rapporto e nel supplemento appositamente richiesto all'arbitro dai quali risulta che la gara è "regolarmente terminata"; visti gli atti ufficiali dai quali altresì risulta: - che il massaggiatore della società Roggiano, Restieri Francesco, dopo l'esecuzione di un calcio di rigore da parte della società avversaria teneva un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro, tentando di colpirlo con il telefono cellulare; - che, al termine della gara, mentre l'arbitro stava raggiungendo gli spogliatoi, veniva colpito con un calcio dal predetto massaggiatore Restieri Francesco e con due pugni dal calciatore Marsico Gianrotilio, senza conseguenze; - che nel frattempo alcuni sostenitori del Roggiano riuscivano ad entrare nel terreno di gioco scavalcando la rete di recinzione e successivamente rompendo i cancelli e tentavano di colpire l'arbitro non riuscendovi per il fattivo intervento di un calciatore e di un dirigente della società Roggiano che consentivano all'arbitro di entrare nello spogliatoio; - che l'arbitro era costretto a sostare per circa 45 minuti nel proprio spogliatoio la cui porta era fatta oggetto di continui colpi da parte dei sostenitori del Roggiano finché l'intervento delle forze dell'ordine non riusciva a ristabilire la calma consentendo all'arbitro di lasciare l'impianto sportivo; - che anche la porta dello spogliatoio della squadra ospite veniva fatta oggetto di calci e pugni da parte dei sostenitori della società Roggiano che causavano il ferimento di un calciatore della società San Lorenzo del vallo che doveva essere trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso (Rapp. C.d.C.); visti gli artt. 13 punto 1 commi b) ed e ) e 14 punto 1 comma e) del C.G.S. delibera 1) revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti dei Sigg.ri Restieri Francesco, massaggiatore e Marsico Gianrotilio, calciatore della società Roggiano, nonché del campo di gioco di detta società Roggiano; 2) inibire fino al 23 OTTOBRE 2006 il Sig. RESTIERI FRANCESCO, massaggiatore della società ROGGIANO; 3) squalificare fino al 23 APRILE 2006 il Sig. MARSICO GIANROTILIO, calciatore della società ROGGIANO; 4) infliggere alla società ROGGIANO la squalifica del campo di gioco per UNA giornata effettiva di gara con decorrenza immediata; 5) infliggere alla società ROGGIANO l'ammenda di €. 500,00; 6) rigettare i reclami delle società Roggiano e S. Lorenzo del Vallo ed incamerarsi le relative tasse; 7) pubblicarsi il risultato della gara: ROGGIANO - SAN LORENZO DEL VALLO = 1 - 1.
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