COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 89 della società POL. SANGIORGESE avverso la regolarità della gara Sangiorgese – Comp. Alto Mesima (1 – 2) del 28.12.2002 Campionato Seconda Categoria (C.P.Vibo Valentia ) per presunta posizione irregolare dell’assistente arbitrale di parte Sig. LOCHIATTO Francesco.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Seconda Categoria - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 89 della società POL. SANGIORGESE avverso la regolarità della gara Sangiorgese – Comp. Alto Mesima (1 – 2) del 28.12.2002 Campionato Seconda Categoria (C.P.Vibo Valentia ) per presunta posizione irregolare dell’assistente arbitrale di parte Sig. LOCHIATTO Francesco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante a chiarimenti; rilevato che effettivamente risulta che la società Comp. Alto Mesima ha utilizzato nella gara in oggetto il Sig.Lochiatto Francesco come assistente all’arbitro, senza che lo stesso fosse tesserato; che, pertanto, va applicata alla società Comp. Alto Mesima la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art.12, comma 5, lettera b) del C.G.S.; P.Q.M. irroga alla società COMP. ALTO MESIMA la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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