COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 17/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 107 della Società S.C. SANVITESE avverso la regolarità della gara San Vito Calcio – Sanvitese (2 – 1) del 12.01.2003 Campionato Seconda Categoria (C.P. Catanzaro) per regolarità della gara.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Seconda Categoria - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 17/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 107 della Società S.C. SANVITESE avverso la regolarità della gara San Vito Calcio – Sanvitese (2 – 1) del 12.01.2003 Campionato Seconda Categoria (C.P. Catanzaro) per regolarità della gara. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art.24 del C.G.S., la ricorrente avrebbe dovuto proporre le proprie doglianze al Giudice Sportivo; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it