COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 02/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 33 della Società S.S. VALLELONGA avverso la regolarità della gara Pro Loco Gerocarne – Vallelonga (4 – 2) del 03.11.2002 Campionato Terza Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore MANNO Michele.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 02/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 33 della Società S.S. VALLELONGA
avverso la regolarità della gara Pro Loco Gerocarne - Vallelonga (4 – 2) del 03.11.2002 Campionato Terza Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore MANNO Michele.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
considerato che il calciatore Manno Michele non aveva titolo a partecipare legittimamente alla gara Pro Loco Gerocarne – Vallelonga in quanto squalificato fino al 31.01.2003, come risulta dal Comunicato Ufficiale n° 125 del 28.06.2002 del Comitato Regionale Calabria ( squalifica non ancora scontata alla data del 03.11.2002 per come risulta dalla documentazione fornita dal C.R. Calabria);
P.Q.M.
IN ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO IRROGA ALLA SOCIETÀ PRO LOCO GEROCARNE LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 2
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