COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 16/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 51 della Società SPORT CLUB MAMERTO avverso la regolarità della gara Sport Club Mamerto – Melicuccà (1 – 2) del 16.11.2002 Campionato Terza Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore DINARO Giuseppe.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 16/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 51 della Società SPORT CLUB MAMERTO avverso la regolarità della gara Sport Club Mamerto – Melicuccà (1 – 2) del 16.11.2002 Campionato Terza Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore DINARO Giuseppe. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; rilevato che nel corso della gara del 16.11.2002 fra S.C. Mamerto – Melicuccà la società Melicuccà ha impiegato il calciatore Dinaro Giuseppe il quale non aveva titolo a partecipare alla gara dovendo scontare un turno di squalifica (Com.Uff. n°43 del 13.11.2002) irrogatagli quando ancora militava alla società Eufemiese, dalla quale è stato trasferito alla società Melicuccà giusta lista di trasferimento del 13.11.2002; che le controdeduzioni della società Melicuccà, secondo le quali il reclamo sarebbe inammissibile poiché spedito in Via Vittorio Emanuele II° n°25 e non in Via Vittorio Emanuele III° n° 25 dove è la sede della società, sono infondate poiché (a voler prescindere da ogni altra considerazione circa la consegna del plico raccomandata) la società destinataria ha avuto legale conoscenza del reclamo, tanto da aver presentato proprie controdeduzioni tempestivamente; P.Q.M. irroga alla società MELICUCCA’ la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la sul conto della reclamante.
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