COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 23/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 63 della società S.S. ACERENTHIA 2000 avverso la regolarità della gara Sporting Crotone – Acerenthia 2000 (3 – 1) del 24.11.2002 Campionato Terza Categoria per REGOLARITA’ DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 23/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 63 della società S.S. ACERENTHIA 2000 avverso la regolarità della gara Sporting Crotone – Acerenthia 2000 (3 – 1) del 24.11.2002 Campionato Terza Categoria per REGOLARITA’ DELLA GARA. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; il reclamo è redatto in forma assolutamente generica; Tale vizio, ai sensi dell’art. 23 punto 6 del C.G.S., rappresenta motivo di inammissibilità del reclamo stesso.Non è tuttavia superfluo in questa sede affermare che tutti i calciatori presenti in distinta risultano, in base agli atti ufficiali, tesserati per la Sporting Crotone e quindi in posizione regolare. P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it