COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 88 della società U.S. CARIA avverso la regolarità della gara Brattirò – Caria (4 – 4) del 22.12.2002 Campionato Terza Categoria (C.P.Vibo Valentia ) per presunta posizione irregolare del calciatore VITA Gianfranco. LA COMMISSIONE

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 88 della società U.S. CARIA avverso la regolarità della gara Brattirò – Caria (4 – 4) del 22.12.2002 Campionato Terza Categoria (C.P.Vibo Valentia ) per presunta posizione irregolare del calciatore VITA Gianfranco. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che effettivamente la società A.S. Brattirò ha utilizzato nella gara in oggetto il calciatore Vita Gianfranco, nonostante lo stesso dovesse scontare una giornata di squalifica, comminatale nel campionato 2001/2002, circostanza accertata presso i competenti Uffici Federali; che la società ricorrente ha dato prova della notifica del ricorso all’A.S. Brattirò; che, pertanto, va applicata alla società A.S. Brattirò la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art.12, comma 5 lettera q ) del C.G.S.; P.Q.M. irroga alla società A.S. BRATTIRO’ la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it