COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 14/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 178 della Società S.C. REAL IONADI avverso la regolarità della gara Caria – Real Ionadi (1 – 0) del 16.03.2003 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore ROMBOLA’ Andrea.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO TERZA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 14/04/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 178 della Società S.C. REAL IONADI avverso la regolarità della gara Caria – Real Ionadi (1 – 0) del 16.03.2003 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore ROMBOLA’ Andrea. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; in assenza della società reclamante regolarmente convocata; rileva che la società Real Ionadi ricorre deducendo che nel corso della gara del 16.03.2003 la società Caria avrebbe schierato il giocatore Rombolà Andrea , il quale non aveva titolo a prendervi parte perché squalificato, in quanto espulso nel corso della precedente gara del 09.03.2003 Real Francica – Caria; in realtà, nel corso di tale ultima gara, era stato espulso il calciatore Rombolà Antonio e non Rombolà Andrea, il quale ultimo, quindi, aveva pieno titolo a prendere parte alla gara del 16.03.2003; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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