COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 23/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 12/04/2003 SCALEA 1912 – SAMBIASE

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO ECCELLENZA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 23/4/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 12/04/2003 SCALEA 1912 - SAMBIASE Il Giudice Sportivo, preso atto del preannuncio e decidendo in ordine al reclamo della società Sambiase; preliminarmente rileva che lo stesso non è pervenuto, o è stato depositato presso la sede del Comitato Regionale entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara come previsto dal Comunicato Ufficiale n° 127/A della FIGC e riportato nel C.U. n° 86 del 21.3.2003, essendo pervenuto il predetto reclamo con raccomandata postale A.R. alla Segreteria del Comitato in data 17.4.2003; letti gli atti ufficiali (rapporto arbitro, commissario di campo e viaggiante) dai quali risulta: - che prima della gara all'interno del cancello d'ingresso dell'impianto alcuni sostenitori della società Scalea 1912 tenevano un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di giocatori e dirigenti della squadra ospite e del Commissario Viaggiante; - che nella circostanza alcuni sostenitori della società Scalea 1912 aggredivano con calci, pugni e lancio di oggetti dirigenti e calciatori ospiti; - che anche il Commissario viaggiante veniva colpito al volto da persone non identificate; - che dalla tribuna sostenitori della società Scalea 1912 lanciavano bottiglie di plastica vuote e semivuote contro i giocatori e dirigenti della società Sambiase; - che al 15° del primo tempo uno degli assistenti arbitrali veniva colpito in fronte da una pietra lanciata dai sostenitori della società Scalea 1912 provocandogli gonfiore e momentaneo dolore e più volte con sputi; - che i sostenitori della società Sambiase tenevano durante la gara un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro e, nel corso del secondo tempo, aprivano con forza un cancello di recinzione del campo senza conseguenze per l'intervento delle forze dell'ordine; visti gli artt. 13 punto 1 commi b) ed e) e 29 comma 11 del C.G.S. delibera 1. dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Sambiase ed incamerarsi la relativa tassa; 2. squalificare il campo di gioco della società SCALEA 1912 per DUE giornate effettive di gara con decorrenza immediata da disputarsi "a porte chiuse"; 3. infliggere alla società SCALEA 1912 l'ammenda di €. 1.000,00; 4. infliggere alla società SAMBIASE l'ammenda di €. 150,00; 5. pubblicare il risultato della gara SCALEA 1912 - SAMBIASE = 1 - 0.
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