COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO ECCELLENZA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 27/04/2003 RIZZICONESE – SCALEA 1912

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO ECCELLENZA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30/4/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 27/04/2003 RIZZICONESE - SCALEA 1912 Il Giudice Sportivo, letto il reclamo con il quale la società Scalea 1912 chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara sostenendo che la società Rizziconese non avrebbe impiegato per l'intera durata della gara almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1983 in poi ed un calciatore nato dal 1° gennaio 1984 in poi; rilevato che l'assunto della reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto la società Rizziconese nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo sostituiva il giocatore Policari Rosario nato il 9.10.1984 con il giocatore Furfaro Domenico nato il 14.7.1970 ed al 20° minuto del secondo tempo sostituiva il giocatore Caccamo Gaetano nato il 4.10.1985 con il giocatore Miccio Eduardo nato l'11.03.1981; ritenuto che la società Rizziconese e' venuta meno al dettato del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti in quanto la società stessa portava a termine la gara con un solo giocatore nato dal 1° gennaio 198 3 in poi (Scordo Luca nato il 10.10.1983); visto l'art. 12 del C.G.S.; delibera 1) Infliggere alla società Rizziconese la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-2; 2) accreditare sul conto della società Scalea 1912 la tassa reclamo.
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