COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 16/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 46 della società POL. SAN FILI avverso la regolarità della gara F.CEVI CALCIO – SAN FILI (1 – 1) del 17.11.2002 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore MARINO Claudio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 16/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 46 della società POL. SAN FILI avverso la regolarità della gara F.CEVI CALCIO – SAN FILI (1 – 1) del 17.11.2002 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore MARINO Claudio. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che il calciatore Marino Claudio ha preso parte alla gara F.Cevi Calcio – San Fili del 17.11.2002, nelle fila della società F.Cevi Calcio; considerato che il medesimo giocatore Marino non aveva titolo a partecipare alla gara in quanto, svincolato dal 15.07.2002, non è tesserato con la società F.Cevi Calcio; P.Q.M. in accoglimento del reclamo irroga alla società F.CEVI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante;
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