COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato Promozione – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 19/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 09/02/2003 VILLESE – TAURIANOVESE

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato Promozione - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 19/2/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 09/02/2003 VILLESE - TAURIANOVESE Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.73; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 15° minuto del secondo tempo, a seguito di una espulsione di un giocatore della societa' Taurianovese, i giocatori delle due squadre si spingevano l'uno contro l'altro tentando di picchiarsi e dando luogo ad una rissa sul terreno di giuoco; - che contemporaneamente i sostenitori della societa' Villese scuotevano la rete di recinzione in prossimità' della panchina della Taurianovese tenendo un comportamento offensivo e minaccioso nei con fronti degli occupanti della panchina stessa; - che altresì i predetti sostenitori lanciavano in campo diverse pietre all'indirizzo dei giocatori della società' Taurianovese; - che una di queste pietre colpiva alla fronte un giocatore in panchina della Taurianovese (Miriello Giuseppe) provocandogli una ferita con fuoriuscita di sangue e facendolo cadere in terra (il predetto doveva essere poi trasportato in ospedale); - che, nel frattempo, alcuni sostenitori della società' Villese facevano ingresso sul terreno di gioco contestando e tentando di aggredire i giocatori della squadra avversaria; che la predetta situazione si protraeva per circa trenta minuti risultando vano, per l'assenza delle forze dell'ordine, ogni tentativo di riportare la calma sul terreno di giuoco anche da parte di tutti i dirigenti che non riuscivano a sedare l'animosità' dei giocatori esagitati di entrambe le squadre; - che, pertanto, l'arbitro, constatato che non vi erano più' le condizioni per poter proseguire la gara, la sospendeva definitivamente per evi tare ulteriori e più' gravi conseguenze; visti gli art. 12 punto 2 e 13 comma B) e C) del C.G.S. delibera 1. Revocare la sospensione cautelare del campo di giuoco della società Villese; 2. Infliggere ad entrambe le società', VILLESE e TAURIANOVESE, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; 3. Infliggere alla società' VILLESE, vista la reiterata recidiva specifica, la squalifica del campo di giuoco per DUE giornate effettive di gara con decorrenza immediata; 4. Infliggere alla società' VILLESE l'ammenda di €. 300,00; 5. Infliggere alla società' TAURIAVONESE l'ammenda di €. 200,00.
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