COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 5/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 02/03/2003 COMPRENSORIO LAZZARO – LAURABELLA

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 5/3/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 02/03/2003 COMPRENSORIO LAZZARO - LAURABELLA Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 38° minuto del primo tempo veniva espulso il giocatore Ocello Giuseppe della società Laurabella, poiché, già ammonito, protestava ad una decisione dell'arbitro; - che al 42° minuto del primo tempo veniva allontanato il sig. Sofra' Salvatore dirigente della società Laurabella, perche' protestava ad una decisione dell'arbitro; - che al 22° minuto del secondo tempo veniva espulso il giocatore Monea Salvatore della società Laurabella perché, precedentemente ammonito, teneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro; - che a seguito di tale espulsione il predetto giocatore Monea Salvatore colpiva l'arbitro con un violento calcio all'interno della coscia destra provocandogli forte dolore e un grande ematoma e tentando di colpirlo ulteriormente non riuscendovi; - che nella medesima circostanza l'arbitro veniva colpito con un violento calcio alla coscia sinistra dal calciatore del Laurabella Prossomariti Salvatore (individuato dall'assistente arbitrale); - che alla ripresa del gioco il dirigente della società Laurabella Grande Vincenzo teneva un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro che lo aveva richiamato perché entrato abusivamente sul terreno di gioco e perché allontanasse il sig. Sofra' Salvatore ed il calciatore Ocello Giuseppe i quali, precedentemente espulsi, erano rimasti sul terreno di giuoco dietro la panchina; - che in tale circostanza l'arbitro veniva aggredito dal sig. Sofra' Salvatore che lo inseguiva e lo colpiva fortemente con una manata al viso e alle braccia procurandogli forti dolori alla tempia e un ematoma al corpo; - che anche il calciatore Ocello Giuseppe cercava di aggredire l'arbitro che pero' riusciva a rifugiarsi ed a rinchiudersi nello spogliatoio ed era costretto a sospendere la gara; - che dopo circa 60 minuti l'arbitro poteva lasciare gli spogliatoi senza ulteriori conseguenze: visti gli art. 12 punto 1, 13 e 14 del C.G.S. delibera 1. Infliggere alla società LAURABELLA la punizione sportiva della perdita di gara col punteggio di 0 - 2; 2. Penalizzare la società' LAURABELLA di DUE punti in classifica; 3. Squalificare il campo della società LAURABELLA per TRE giornate effettive di gara con decorrenza immediata con obbligo di disputare le gare a porte chiuse; 4. Infliggere alla società LAURABELLA l'ammenda di €. 500,00; 5. Squalificare il calciatore MONEA SALVATORE (LAURABELLA) fino al 5 SETTEMBRE 2006; 6. Squalificare il calciatore PROSSOMARITI SALVATORE (LAURABELLA) fino al 5 MARZO 2006; 7. Squalificare il calciatore OCELLO GIUSEPPE (LAURABELLA) fino al 5 SETTEMBRE 2003; 8. Inibire il dirigente SOFRA' SALVATORE della società LAURABELLA fino al 5 MARZO 2007; 9. Inibire il dirigente GRANDE VINCENZO della società LAURABELLA fino al 5 APRILE 2003.
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