COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 12/05/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 113 della Società APRIGLIANO CALCIO avverso la regolarità della gara Aprigliano – Cus Arcavacata (1 – 1) del 19.01.2003, Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore ROSATI Antonio RECLAMO N. 114 della Società A.S. LUZZESE CALCIO 99 avverso la regolarità della gara Luzzese – Cus Arcavacata (0 – 0) del 26.01.2003, Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore ROSATI Antonio

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 12/05/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 113 della Società APRIGLIANO CALCIO avverso la regolarità della gara Aprigliano – Cus Arcavacata (1 – 1) del 19.01.2003, Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore ROSATI Antonio RECLAMO N. 114 della Società A.S. LUZZESE CALCIO 99 avverso la regolarità della gara Luzzese – Cus Arcavacata (0 – 0) del 26.01.2003, Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore ROSATI Antonio LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rileva che, ritenuto in via preliminare di dover disporre la riunione dei reclami nn.113 e 114 per evidenti ragioni di connessione oggettiva, alla seduta del 24.02.2003 (v. C.U. n° 76 del 24.02.2003), questa Commissione trasmetteva gli atti alla Commissione Tesseramenti al fine di definire la posizione di tesseramento del calciatore Rosati Antonio, atteso che le due reclamanti ne assumevano la posizione irregolare nelle gare in epigrafe ai sensi dell’art. 101, comma 1 delle N.O.I.F.; la Commissione Tesseramenti pronunciando, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 16.04.2003, su detta richiesta di giudizio , dichiarava nullo il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Rosati Antonio effettuato in favore della S.C. Cus Arcavacata nella stagione sportiva 2002/2003 e trasmetteva gli atti a questa Commissione per le decisioni di competenza; i ricorsi sono fondati; per quanto sopra esposto la posizione del calciatore Rosati Antonio nelle gare in esame è irregolare, consequenzialmente rileva la responsabilità della società ai sensi dell’art. 12 punto 5 del C.G.S.; P.Q.M. in accoglimento del reclamo irroga alla società S.C. CUS ARCAVACATA la punizione sportiva della perdita delle gare Aprigliano – Cus Arcavacata del 19.01.2003 e Luzzese – Cus Arcavacata del 26.01.2003 con il punteggio di 0 – 2; dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto delle società reclamanti.
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