COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 29/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 21/01/2003 S.MARIA CATANZARO S.P.A. – NOVA VIRTUS

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 29/1/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 21/01/2003 S.MARIA CATANZARO S.P.A. - NOVA VIRTUS Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa dall'arbitro al 18° del secondo tempo in quanto i giocatori della società Nova Virtus, su imposizione del proprio dirigente accompagnatore ufficiale, Sig. Ruga Francesco, abbandonavano il campo di gioco per protesta nei confronti dell'arbitro e rinunciavano alla prosecuzione della gara stessa; ritenuto che il predetto dirigente Ruga Francesco della società Nova Virtus ha mantenuto un comportamento antieducativo venendo meno ai principi sportivi della lealtà, probità e rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale; visto l'art. 53 punti 2 e 7 della N.O.I.F. e 14 comma b) del CGS; delibera 1. infliggere alla società NOVA VIRTUS la punizione sportiva di perdita di gara col punteggio di 0 - 2; 2. penalizzare la società NOVA VIRTUS di UN PUNTO in classifica; 3. infliggere alla società NOVA VIRTUS l'ammenda di €. 52,00 per prima rinuncia; 4. inibire il Sig. RUGA FRANCESCO (NOVA VIRTUS) fino al 31 OTTOBRE 2003).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it