COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 26/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 18/03/2003 RIZZICONESE – TAURIANOVESE

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 89 DEL 26/3/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 18/03/2003 RIZZICONESE - TAURIANOVESE Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte di entrambe le società Rizziconese e Taurianovese; considerato che la rinuncia ricade nelle ultime tre gare e che pertanto, giusto quanto riportato nel C.U. numero 1 dell'1/07/2002 "le ammende saranno applicate in misura doppia"; visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 12 punto 3 del C.G.S.; delibera: 1) infliggere alle società, RIZZICONESE e TAURIANOVESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; 2) penalizzare le società, RIZZICONESE e TAURIANOVESE di un punto in classifica; 3) infliggere alla società RIZZICONESE l'ammenda di €. 520.00 per quarta rinuncia 4) infliggere alla società TAURIANOVESE l'ammenda di €. 208.00 per seconda rinuncia; 5) escludere la società RIZZICONESE dalla manifestazione;
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