COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 25/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 26 della Società F.C. MELICUCCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n° 16 del 30.10.2002 ( squalifica calciatore D’AGOSTINO Vincenzo fino al 30.05.2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 25/11/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 26 della Società F.C. MELICUCCO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n° 16 del 30.10.2002 ( squalifica calciatore D’AGOSTINO Vincenzo fino al 30.05.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che trattasi di atto di protesta violenta di modesta entità senza conseguenze lesive per cui la sanzione così come inflitta si appalesa eccessiva;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore D’AGOSTINO Vincenzo fino al 28 FEBBRAIO 2003 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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