COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 38 della Società POL. CORTALE 91 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 25 del 20.11.2002 ( Sospensione cautelare calciatori VITALIANO Palmiro e BERTOLA Simone).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 38 della Società POL. CORTALE 91
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 25 del 20.11.2002 ( Sospensione cautelare calciatori VITALIANO Palmiro e BERTOLA Simone).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che l’art. 10 del C.G.S. statuisce che il provvedimento, adottato da un organo di giustizia sportiva, di sospensione, in via cautelare, da ogni attività sportiva di tesserati non è impugnabile;
il reclamo è perciò improponibile;
P.Q.M.
dichiara inammisibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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