COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 44 della Società U.S. MONTEPAONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 53 del 04.12.2002 ( Squalifica calciatore NICOLETTA Marco per QUATTRO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 44 della Società U.S. MONTEPAONE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 53 del 04.12.2002 ( Squalifica calciatore NICOLETTA Marco per QUATTRO gare effettive).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che i fatti ascritti al calciatore Nicoletta vanno diversamente valutati, poiché è emerso che il calciatore non ha inteso lanciare sabbia nei confronti dell’arbitro, ma ha tenuto impulsivamente un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro considerandosi un gesto di stizza;
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre a due le giornate di squalifica;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce a DUE le giornate di squalifica inflitte al calciatore NICOLETTA Marco e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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