COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 16/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 17 della Società POL. SAN FILI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 37 del 30.10.2002 ( Inibizione dirigente CAPIZZANO Carlo fino al 31.12.2002, squalifica allenatore GERMANO Antonio fino al 30.04.2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 16/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 17 della Società POL. SAN FILI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 37 del 30.10.2002 ( Inibizione dirigente CAPIZZANO Carlo fino al 31.12.2002, squalifica allenatore GERMANO Antonio fino al 30.04.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il direttore di gara e l’assistente Sig.De Vincenti;
ritenuto che dalla dichiarazione resa dall’assistente di gara risulta che i fatti contestati ai tesserati Sigg.Capizzano Carlo e Germano Antonio vanno ridimensionati;
pertanto, le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a Capizzano Carlo e Germano Antonio ed in particolare che va tenuto conto che il Sig. Capizzano ed il Germano hanno si circondato il direttore di gara , ma non hanno messo in atto alcun tentativo di aggressione, bensì nell’animosità di fine gara hanno rivolto nei confronti dello stesso delle frasi lesive della sua onorabilità;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce al Sig.CAPIZZANO Carlo la squalifica fino al 16 DICEMBRE 2002 ed al Sig.GERMANO Antonio fino al 31 GENNAIO 2003,e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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